Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2732 del 5 febbraio 2009

ECLI:IT:CASS:2009:2732CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, non sono suscettibili di autonoma impugnazione le affermazioni puramente astratte, sia pur ritenute erronee in diritto, fatte dal Presidente della Sezione disciplinare o da alcuni componenti della medesima nel corso dell'udienza di discussione e non integranti i requisiti dell'ordinanza, allorché dal contenuto della sentenza emerga che esse non abbiano avuto alcun rilievo ai fini del "decisum". (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso proposto nei confronti di alcune affermazioni rese nel corso dell'udienza disciplinare dal Presidente e da alcuni componenti della Sezione che, su richiesta del difensore dell'incolpato, avevano dichiarato che la medesima udienza si svolgeva secondo le formalità di cui all'art. 18 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nonostante la medesima fosse disciplinata dalle regole procedimentali di cui all'art. 34 del d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 e dalle richiamate norme del codice di procedura penale del 1930).

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