Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11279 del 28 agosto 2001

ECLI:IT:CASS:2001:11279CIV

Massima

Massima ufficiale
E' inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto col quale il tribunale in sede di reclamo conferma il provvedimento del giudice delegato di reiezione dell'istanza di conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998 proposta da società di intermediazione finanziaria; si tratta, infatti, di provvedimento inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, in quanto l'incidenza sui diritti e sugli status coinvolti nella procedura non deriva dal decreto camerale ma dalla sentenza dichiarativa di fallimento, con l'opposizione avverso la quale deve farsi valere ogni questione relativa al regime dell'insolvenza.

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