ECLI:IT:CASS:2002:32154PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Ragusa, con la decisione menzionata in premessa, condannava B. G. alla pena di L. 2.000.000 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 5, lett. a), e 6, comma 4, l. n. 283/1962 -per aver posto in vendita sostanze alimentari (vino rosso da tavola) trattate in modo da variarne la composizione naturale (contenuto in rame superiore al consentito) - commessa il 17.10.98.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge, giacché il fatto non costituisce più reato, in quanto, essendo specificamente previsto e punito dal d.P.R. n. 162/1965 (art. 23 lett. "p"), è stato depenalizzato dall'art. 1 d. l.vo n. 507/1999; invero l' art. 9, comma 3, l. n. 689/1981 non può interpretarsi nel senso indicato dal Tribunale di Ragusa, altrimenti finirebbe con l'escludere sostanzialmente gli effetti della depenalizzazione, determinando l'applicazione di altra norma…
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