Consiglio di Stato sentenza n. 6848 del 2000

ECLI:IT:CDS:2000:6848SENT

Massima

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Il competente organo regionale, in sede di approvazione di varianti al regolamento edilizio e al programma di fabbricazione adottati dal Comune, può apportare modifiche d'ufficio solo se strettamente necessarie per assicurare la razionale e coordinata sistemazione di opere e impianti di interesse statale, la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, nonché l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41 quinquies e 41 sexies della legge urbanistica. Tali modifiche devono essere adeguatamente motivate e non possono alterare le caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico comunale né i criteri di impostazione dello stesso. Il potere di modifica regionale, essendo di stretta interpretazione, non può essere esercitato per soddisfare interessi di sviluppo economico ed occupativo, né per introdurre previsioni in contrasto con la disciplina legislativa sull'edilizia economica e popolare. L'autonomia comunale in materia urbanistica, costituzionalmente riconosciuta, impone di interpretare restrittivamente le ipotesi di intervento modificativo regionale, le quali devono essere tassative e non suscettibili di applicazione analogica o estensiva.

Sentenza completa

FATTO
I. Con deliberazioni consiliari n. 59 e n. 60 del 24 marzo 1980 il Comune di Arzachena (Sassari) ha, rispettivamente, adottato una variante generale al regolamento edilizio e programma di fabbricazione ed allo studio di disciplina delle zone "F" (turistiche); con successiva deliberazione consiliare n. 52 in data 10 agosto 1981 il medesimo Comune ha formulato le proprie deduzioni sulle osservazioni dei privati.
L'Assessore regionale agli enti locali, finanze ed urbanistica, con decreto n. 203/u in data 8 febbraio 1983 ha approvato i suddetti strumenti urbanistici introducendovi modificazioni.
Il Comune di Arzachena proponeva, quindi, ricorso innanzi al T.a.r. per la Sardegna (numero 644 del 1983), con il quale chiedeva l'annullamento del citato decreto assessorile, con gli atti presupposti, in quanto inficiati da violazione di legge sotto diversi profili e sviamento di potere.
Il Comune di Arzachena, inoltre, con deliberazione consiliare n. 106 …

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