Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15751 del 24 aprile 2012

ECLI:IT:CASS:2012:15751PEN

Massima

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Il provvedimento di divieto di accesso agli stadi e ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con obbligo di presentazione presso le Forze dell'Ordine, può essere legittimamente adottato dal Questore e convalidato dal Giudice di Pace, in presenza di gravi episodi di violenza o di comportamenti che mettano in pericolo la sicurezza pubblica, anche se non direttamente connessi allo svolgimento della specifica manifestazione sportiva. Il Giudice, nel valutare la legittimità del provvedimento, deve verificare la sussistenza di un nesso di causalità tra il fatto addebitato e la manifestazione sportiva, nonché la proporzionalità della misura rispetto alla gravità del comportamento tenuto. La durata del divieto e le modalità di presentazione alle Forze dell'Ordine devono essere adeguatamente motivate in relazione alle esigenze di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico. Il Giudice è tenuto a esaminare le memorie difensive depositate, motivando in modo specifico le ragioni per le quali ritiene di disattenderle. Il provvedimento di divieto di accesso agli stadi e ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con obbligo di presentazione presso le Forze dell'Ordine, costituisce una misura di prevenzione finalizzata a tutelare la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, che può essere legittimamente adottata dal Questore e convalidata dal Giudice di Pace, in presenza di gravi episodi di violenza o di comportamenti che mettano in pericolo la sicurezza pubblica, anche se non direttamente connessi allo svolgimento della specifica manifestazione sportiva. Il Giudice, nel valutare la legittimità del provvedimento, deve verificare la sussistenza di un nesso di causalità tra il fatto addebitato e la manifestazione sportiva, nonché la proporzionalità della misura rispetto alla gravità del comportamento tenuto. La durata del divieto e le modalità di presentazione alle Forze dell'Ordine devono essere adeguatamente motivate in relazione alle esigenze di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico. Il Giudice è tenuto a esaminare le memorie difensive depositate, motivando in modo specifico le ragioni per le quali ritiene di disattenderle.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 803/2011 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 22/02/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

lette le conclusioni del PG Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Gip presso il Tribunale di Catania, con ordinanza del 22/2/2011, ha convalidato il provvedimento del Questore di Catania con cui e'…

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