Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22080 del 23 luglio 2020

ECLI:IT:CASS:2020:22080PEN

Massima

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Il reato di truffa si consuma nel luogo in cui avviene la definitiva diminuzione patrimoniale della persona offesa, ossia nel luogo in cui è ubicata la banca presso la quale è acceso il conto corrente su cui vengono addebitati i valori indebitamente sottratti. Ciò in quanto il perfezionamento del reato di truffa richiede non solo la realizzazione della condotta fraudolenta, ma anche il conseguimento dell'ingiusto profitto e la correlativa diminuzione patrimoniale della vittima, elementi che si verificano nel luogo in cui avviene l'effettiva perdita economica. La rilevanza del luogo di addebitamento delle somme ai fini dell'individuazione della competenza territoriale è stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la "locupletatio" dell'agente. Pertanto, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni bancari, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, dove avviene l'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la truffa sia realizzata mediante la stipulazione di polizze assicurative, laddove il profitto illecito sia conseguito attraverso l'accredito delle somme sul conto corrente dell'autore del reato. In tali ipotesi, il luogo di consumazione del reato è individuato nel territorio in cui è ubicata la banca presso la quale è acceso il conto corrente della persona offesa, sul quale vengono addebitati i valori indebitamente sottratti. La tardività della querela non rileva ai fini della procedibilità del reato di truffa, atteso che l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, contestata all'imputato, rende il reato procedibile d'ufficio. Inoltre, la società danneggiata dalla truffa, che abbia dovuto risarcire il danno subito, è legittimata a costituirsi parte civile nel processo penale, fermo restando che ogni questione relativa alla quantificazione del risarcimento è rimessa al separato giudizio civile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matild - Presidente

Dott. MANTOVANO Alfred - Consigliere

Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere

Dott. PARDO I - rel. Consigliere

Dott. COSCIONI Giusep - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/03/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PARDO IGNAZIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TOCCI Stefano che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.
Uditi i difensori: avv.to (OMISSIS) per la parte civile (OMISSIS) che chiede dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso e depo…

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