Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 1 del 7 luglio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:1PEN

Massima

Massima ufficiale
L'ordinaria attività bancaria, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'ente che la esercita, è un'attività di natura privata e, conseguentemente, agli operatori bancari, quando esplicano la normale attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, non sono riferibili le qualificazioni soggettive di cui agli artt. 357 e 358 cod. proc. PEN.. (nello stesso senso sez. unite ud. 28 febbraio 1989 sent. n. 4 in proc. vita e altri).

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