Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4289 del 28 settembre 1998

ECLI:IT:CASS:1998:4289PEN

Massima

Massima ufficiale
La disposizione dell`art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., statuendo che l`impugnazione e` ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l`ha proposta, esclude solo che l`erroneo "nomen juris" possa pregiudicare l`ammissibilita` di quel mezzo di impugnazione del quale l`interessato, ad onta dell`inesatta "etichetta", abbia inteso avvalersi, ma non puo` consentire che il giudice, modificando la reale volonta` dell`interessato, sostituisca il mezzo di impugnazione voluto e inammissibilmente proposto dalla parte con quello che sarebbe astrattamente ammissibile, e pero` diverso da quello che la parte ha inteso in concreto proporre, dando ad esso consapevolmente la denominazione sua propria. Ed invero, l`impugnazione va dichiarata inammissibile tutte le volte che non sia riscontrabile erroneita` alcuna nella denominazione attribuita dalla parte, e risulti inequivocabilmente dal contenuto dell`atto, che la parte abbia voluto utilizzare proprio lo strumento non predisposto dall`ordinamento, perche` in quel caso non si tratta di inesatta qualificazione formale, suscettibile di rettifica "ope judicis", ma di un`infondata pretesa da sanzionare con l`inammissibilita`. (Fattispecie in cui era stato proposto ricorso per cassazione "ex" art. 311 cod. proc. pen. avverso provvedimento del g.i.p. di reiezione di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare).    conforme:

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