Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8443 del 1 aprile 2008

ECLI:IT:CASS:2008:8443CIV

Massima

Massima ufficiale
Al fine di assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento delle campagne elettorali e di garantire gli eventuali controlli, l'art. 2, comma 1, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, impone a tutti i candidati che abbiano partecipato alla competizione elettorale - anche se non hanno sostenuto oneri personali o ricevuto contributi esterni - di rendere la dichiarazione ivi prevista circa le spese sostenute per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dalla formazione politica di appartenenza; ne consegue che l'omissione di tale comunicazione giustifica l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

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