Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 310 del 2020

ECLI:IT:TARPE:2020:310SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, adottato dal Comune sulla base di una presunta violazione dei limiti di emissioni sonore, deve essere annullato qualora l'amministrazione non abbia previamente accertato in modo completo e definitivo il perdurare della situazione di non conformità acustica, nonostante gli interventi di bonifica effettuati dal gestore dell'esercizio pubblico. Infatti, il provvedimento sanzionatorio non può fondarsi su una istruttoria incompleta, che non tenga conto delle attività di insonorizzazione realizzate e della mancata collaborazione del denunciante per l'effettuazione dei necessari rilievi fonometrici. Inoltre, la lieve e momentanea violazione dell'orario di chiusura imposto, accertata dagli stessi agenti, non può giustificare l'adozione di una misura sospensiva dell'attività, in assenza di un effettivo e significativo pregiudizio per la quiete pubblica. Il principio di proporzionalità impone che l'amministrazione, prima di adottare provvedimenti inibitori o sospensivi dell'attività economica, accerti in modo completo e definitivo la perdurante situazione di illegalità, valutando altresì la gravità della violazione e l'idoneità delle misure correttive adottate dall'interessato. Inoltre, il provvedimento sanzionatorio non può essere adottato prima che l'amministrazione abbia verificato l'esito degli interventi di bonifica effettuati, in applicazione della previsione normativa che esclude l'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni. Infine, la competenza ad adottare il provvedimento sanzionatorio spetta al SUAP, in quanto organo titolare delle funzioni autorizzatorie e di vigilanza sulle attività produttive, salvo diversa previsione della disciplina convenzionale tra i Comuni aderenti allo sportello unico.

Sentenza completa

Pubblicato il 13/11/2020

N. 00310/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00262/2019 REG.RIC.

N. 00401/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2019, proposto da
Frapa S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lanciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale per la Tutela dell'Abiente - A.R.T.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappres…

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