Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11620 del 18 dicembre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:11620PEN

Massima

Massima ufficiale
Poiche` il reato di cui all'art. 8 comma secondo legge n. 772 del 1972 e` istantaneo, consumandosi la relativa condotta con l'opposizione, da parte del reo, del rifiuto alla prestazione del servizio militare, l'ulteriore condotta di rifiuto posta in essere in tempi diversi e` costitutiva di un nuovo reato e non di ulteriore manifestazione della medesima condotta criminosa, con conseguente inapplicabilita` alle due diverse condotte del principio del "ne bis in idem". (In motivazione, la S.C., dato atto dell'inconveniente della "spirale di condanne" cui va incontro l'obiettore totale, ha chiarito che i motivi della condotta, identificabili in una scelta di vita irreversibilmente contrarie alla prestazione del servizio militare, sono irrilevanti rispetto alla configurazione del delitto in questione - che non e` a dolo specifico - ma possono essere presi in considerazione, sia agli effetti delle circostanze, sia, soprattutto, agli effetti della continuazione).    da vedere: Sen 31/10/1990 3219 sez 1 Pen

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