Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9057 del 10 settembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:9057PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell`imputato, di cui all`art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, nell`ipotesi di reato punito con pena pecuniaria congiunta a quella detentiva, dovra` procedersi prima alla determinazione delle pene -detentive e pecuniarie - da infliggere in concreto; poi, si dovra` provvedere a sostituire la sola pena detentiva, secondo i criteri previsti dall`art.  135 cod. pen., rimanendo inalterata quella pecuniaria, poiche` quest`ultima e` di per se` gia` idonea a fungere da sanzione sostitutiva. Ne deriva che, con l`eliminazione della pena detentiva - sostituita come sopra indicato -si attua una situazione di completa parificazione delle due pene, sicche` puo` trovare completa applicazione l`estinzione del reato prevista dall`art.  77 della citata legge.     da vedere: [p84\06175] [p84\06174]  conforme: [p85\09104] [p84\00742]

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