Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11374 del 5 ottobre 1999
ECLI:IT:CASS:1999:11374PEN
Massima
Massima ufficiale
Qualora, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall'art.6 della legge 7 agosto 1997 n.267, sia stata disposta la citazione di soggetti indicati nell'art.513 C.P.P., i quali si siano in precedenza avvalsi della facoltà di non sottoporsi ad esame dibattimentale, debbono trovare applicazione, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 2 novembre 1998 n.361, le regole dettate per l'esame dei testimoni dall'art.500, commi 2 bis e 4, C.P.P., le quali presuppongono, tra l'altro, l'avvenuta presentazione, ai sensi dell'art.468, comma 1, C.P.P., della lista delle persone da esaminare, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame (c.d."capitolazione"). L'effettuazione, quindi, ad opera delle parti, della contestazione dei singoli contenuti narrativi delle precedenti dichiarazioni, quali richiamate nella "capitolazione", consente, salvaguardando la garanzia del contraddittorio, il recupero probatorio delle suddette dichiarazioni, alle ordinarie condizioni previste dal citato comma 4 dell'art.500; ragion per cui, ove trattisi di dichiarazioni rese da più soggetti, la loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento le rende idonee ad essere valutate nel loro complesso come prova dei fatti in esse affermati, senza che in contrario possa operare il divieto, contenuto nel comma 5 del summenzionato art.6 della legge n.267/1997, di considerare come elementi di riscontro le dichiarazioni predibattimentali di cui fosse stata data lettura ai sensi dell'art.513 C.P.P. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della stessa legge n.267/1997. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C., in accoglimento di ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio la sentenza della corte di merito la quale aveva assolto taluni imputati sulla base, essenzialmente, del rilievo che a loro carico risultavano soltanto dichiarazioni accusatorie di soggetti i quali, avvalsisi in precedenza della facoltà di non rispondere, avevano perseverato in tale atteggiamento anche a seguito della nuova citazione disposta ai sensi dell'art.6, comma 3, della legge n.267/1997, di tal che, ostandovi il divieto di cui al comma 5 del medesimo articolo, dette dichiarazioni non avrebbero potuto riscontrarsi fra loro ed assurgere quindi al rango di prova piena).
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