Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 2600 del 2013

ECLI:IT:TARLAZ:2013:2600SENT

Massima

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Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in base all'art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), ha una validità da venti giorni a un massimo di nove mesi, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto. Prima del 7 aprile 2012, il lavoratore straniero che avesse rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e fosse rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza dello stesso, aveva diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non avessero mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. In tale periodo, non era prevista la possibilità di proroga o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, essendo il lavoratore tenuto a rientrare nel Paese di provenienza per ottenere il rilascio di un ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e quindi di un nuovo permesso di soggiorno. Solo a partire dal 7 aprile 2012, con l'introduzione del comma 3-bis all'art. 24 del Testo Unico, è stata esplicitamente prevista la possibilità di proroga e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, nel rispetto del limite massimo di nove mesi, anche in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro, senza l'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di un ulteriore visto. Pertanto, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale adottato prima del 7 aprile 2012 costituisce un atto dovuto e non discrezionale da parte dell'Amministrazione, non essendo all'epoca prevista la possibilità di proroga o rinnovo del titolo, a prescindere dalla violazione di norme sul procedimento o sulla forma, in quanto il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Sentenza completa

N. 01593/2012
REG.RIC.

N. 02600/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01593/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1593/2012–R.G. proposto da BAIOUMY ((omissis)), rappresentato e difeso dall’ avv. V. ((omissis)) , presso il cui studio in Roma, via G. Pisanelli nr.2, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Roma, notificato il 24.1.2012, recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'In…

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