Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 705 del 2012

ECLI:IT:TARLT:2012:705SENT

Massima

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Il rilascio dell'autorizzazione di lavoro stagionale richiesta dallo straniero, intervenuto nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, pur sussistendo giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'Amministrazione è tenuta a rilasciare l'autorizzazione di lavoro stagionale richiesta dallo straniero, in quanto il mancato rilascio determina la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di giudizio. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il ritardo o l'inerzia dell'Amministrazione nel provvedere sulla richiesta dello straniero possa pregiudicare il suo diritto. La massima giuridica che può essere formulata è la seguente: Il mancato rilascio da parte dell'Amministrazione dell'autorizzazione di lavoro stagionale richiesta dallo straniero determina la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di giudizio, in quanto l'Amministrazione è tenuta a provvedere tempestivamente sulla domanda dello straniero al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e di evitare che il ritardo o l'inerzia amministrativa possano pregiudicare il suo diritto. L'Amministrazione, pertanto, non può opporre un diniego all'istanza di nulla osta per lavoro stagionale presentata dallo straniero, essendo tenuta a rilasciare tempestivamente l'autorizzazione richiesta, pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e la compensazione delle spese di giudizio. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e di evitare che il ritardo o l'inerzia amministrativa possano pregiudicare il diritto dello straniero, assicurando così il rispetto dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Sentenza completa

N. 01165/2011
REG.RIC.

N. 00705/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01165/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2011, proposto da:
Gennaro Pagano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Loredana Vivolo ed Alessandro Verrico, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Latina, via Fratelli Bandiera 29;

contro

Sportello Unico per l'Immigrazione di Latina, in persona del legale rappresentante p.t.,
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,
non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 18722 datato 17 novembre 2011 di rigetto della richiesta di n.19 nulla-osta al lavoro stagionale 2011.

Visti il ric…

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