Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 16140 del 27 maggio 2020

ECLI:IT:CASS:2020:16140PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Al di fuori di tali casi, la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Il giudice di legittimità, pertanto, non può sindacare nel merito le valutazioni compiute dal giudice di merito in ordine all'applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo i vizi espressamente previsti dalla legge, non essendo ammissibile il ricorso fondato su motivi diversi, quali l'inosservanza della legge penale o la mancanza di motivazione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in applicazione dell'articolo 610, comma 5-bis, seconda parte, del codice di procedura penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere

Dott. VILLONI Orlan - rel. Consigliere

Dott. GIORDANO ((omissis)) - Consigliere

Dott. VIGNA ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 261/20 del Tribunale di Messina del 31/01/2020;
udita la relazione del consigliere, Dott. ((omissis)).
RILEVATO
che e' stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Messina in composizione monocratica, dietro sua richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di (OMISSIS) ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. la pena di due anni e quattro mesi di reclusione in ordine al…

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