Corte d'appello penale Bari sentenza n. 492 del 6 febbraio 2023

Massima

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Il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) si configura quando l'agente, mediante condotte reiterate, minaccia o molesta gravemente una persona, cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto. L'elemento oggettivo del reato è integrato dalla pluralità di atti, anche non necessariamente minatori, che, per le loro modalità di esecuzione e per la loro reiterazione nel tempo, siano idonei a cagionare nella vittima un perdurante stato di ansia e di paura per la propria incolumità. L'elemento soggettivo del dolo generico è integrato dalla consapevolezza, da parte dell'agente, dell'idoneità delle condotte a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Ai fini della determinazione della pena, rilevano la gravità della condotta, la sua protrazione nel tempo, le modalità aggressive e invasive utilizzate, nonché l'intensità del dolo, essendo sufficiente, per l'integrazione del reato, anche la sola reiterazione di due atti di minaccia o molestia. La liquidazione di una provvisionale in favore della parte civile è legittima anche in caso di condanna generica, nei limiti in cui sia raggiunta la prova del danno, mentre la determinazione delle spese processuali deve avvenire nel rispetto dei valori medi delle vigenti tabelle, senza necessità di specifica motivazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE PRIMA PENALE
composta dai Sigg. Magistrati:
dr. Francesca LA MALFA - Presidente
dr. Francesco MATTIACE - Consigliere
dr. Roberto CAPPITELLI - Consigliere Rel.
All'udienza partecipata del 1 febbraio 2023, con la partecipazione del PG, d.ssa (...) e con l'assistenza del dott. (...) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA PENALE DI SECONDO GRADO
CONTRO:
(...), nato a V. il (...), domiciliato ex art. 161 c.p.p. in (...), via C. n. 44, libero, assente, difeso di fiducia dall'avv. An.Fl. del foro di Trani. Presente.
IMPUTATO
1) Del delitto di cui agli artt. 612 bis c.p.,. perché, mediante condotte reiterate, consistite: nell'effettuare plurime chiamate telefoniche, inoltrare numerosi messaggi telefonici con minacce di morte del tipo "ti sparerò in testa", inoltrare via messaggio telefonico fotografie riproducenti arma da s…

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