Cassazione penale Sez. VII ordinanza n. 7425 del 24 febbraio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:7425PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Nella specie, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, che si era limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti).

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