Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14027 del 24 ottobre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:14027PEN

Massima

Massima ufficiale
L'innovazione di cui alla sentenza 8 febbraio 1990, n. 66 della corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 247 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale (giudizio abbreviato) nella parte in cui non prevede la motivazione del dissenso del pubblico ministero e non consente poi al giudice, se ritiene tale motivazione ingiustificata, di applicare la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma cod. proc. pen., comporta che è impossibile leggere la norma in maniera diversa da come è stata riformata dalla corte costituzionale con riferimento a tutti i processi in corso laddove la questione assuma rilevanza. Né è possibile addurre che la pronuncia costituzionale valga per l'avvenire, poiché, se ciò fosse vero, si introdurrebbe una disparità di trattamento inammissibile tra coloro il cui giudizio doveva iniziare prima della decisione della corte e coloro che hanno un giudizio in corso nel quale sia possibile far operare la modifica.

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