Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1105 del 26 gennaio 2012

ECLI:IT:CASS:2012:1105CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., attesa la differenza qualitativa delle situazioni; pertanto, la disposizione dell'art. 116, comma 12, della legge n. 388 del 2000, che ha abolito le sanzioni amministrative relative alle violazioni di norme di carattere formale sul collocamento al lavoro, è applicabile soltanto agli illeciti commessi dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2001.

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