ECLI:IT:CASS:2003:15260PEN
In fatto, si rileva che il Tribunale di Frosinone -in composizione monocratica-, con sentenza pronunciata in data 25 giugno 2001, dichiarava non doversi procedere nei confronti di C. R., P. P. e P. L. in ordine al concorso nel reato continuato di violenza privata e lesioni volontarie, nonché al reato di minaccia ascritto al primo, per estinzione a causa di sopravvenuta prescrizione. Il S. Procuratore Generale ricorre, adducendo la inosservanza o erronea applicazione di legge, ex art. 606 comma 1 lett. b) c. p.p., in ragione della ritenuta nullità del decreto di citazione a giudizio, perché privo della sottoscrizione dell'ausiliario, come disposto dall'art. 552 lett. h) c. p.p., e quindi carente di efficacia interruttiva. Osserva la Corte che la censura è fondata con riferimento alla prevalente giurisprudenza, attestante la esclusione della sottoscrizione dell'ausiliario, quale requisito della esistenza giuridica della "vocatio in ius". La mancanza d…
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