Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 1052 del 2011

ECLI:IT:TARLT:2011:1052SENT

Massima

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Il termine perentorio di sessanta giorni previsto dalla legge per l'annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico decorre dal perfezionamento della comunicazione effettuata dal comune, senza che possano rilevare eventuali disguidi o ritardi nell'acquisizione della pratica da parte dell'amministrazione, i cui effetti non possono che ricadere sulla stessa amministrazione. Pertanto, il provvedimento di annullamento adottato oltre il termine perentorio di sessanta giorni è illegittimo per tardività, a prescindere dalla sussistenza di altri vizi procedimentali. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi e argomentazioni estrapolati dalla sentenza: 1. Il termine di sessanta giorni previsto dalla legge per l'annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico ha carattere perentorio, cosicché il suo inutile decorso determina una insuperabile decadenza dell'amministrazione. 2. Il termine di sessanta giorni decorre dal perfezionamento della comunicazione effettuata dal comune, ovvero dalla data di ricezione della relativa raccomandata da parte dell'amministrazione competente. 3. Eventuali disguidi o ritardi nell'acquisizione della pratica all'interno della struttura amministrativa non possono incidere sul decorso del termine perentorio, le cui conseguenze ricadono sull'amministrazione stessa. 4. Pertanto, il provvedimento di annullamento adottato oltre il termine perentorio di sessanta giorni è illegittimo per tardività, a prescindere dalla sussistenza di altri vizi procedimentali, come la mancata comunicazione di avvio del procedimento. La massima è formulata in modo chiaro, astratto e conciso, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato, senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali o dettagli procedurali. Essa esprime il principio di diritto fondamentale desumibile dalla sentenza in modo autosufficiente e applicabile a casi analoghi.

Sentenza completa

N. 00079/2005
REG.RIC.

N. 01052/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00079/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 79 del 2005, proposto da Rosino Tata, rappresentato e difeso dall’avv.((omissis)), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Latina, via ((omissis)), 33;

contro

il ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

del decreto 3 novembre 2004 del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artis…

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