Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 10 del 7 gennaio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:10CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di riscossione delle imposte dirette, l' art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11 D.Lgs. n. 46 del 1999, con efficacia dal 1 luglio 1999, e poi dall'art. 1, comma primo, lett. b), D.Lgs n. 193 del 2001 con efficacia a partire dal 29 giugno 2001), il quale stabilisce che "l'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato, deve notificare al contribuente la cartella di pagamento", prevede che tale notifica venga effettuata in un termine da considerarsi perentorio. A tale conclusione concorrono sia l'interpretazione letterale e logica della disposizione che quella teleologica, formulata in ragione della necessità di non lasciare il contribuente esposto indefinitamente all'azione esecutiva del Fisco. (Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che, tale interpretazione - l'unica costituzionalmente legittima in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione - ha trovato l'avallo della Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 107 del 1993).

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