Cassazione penale Sez. V sentenza n. 50741 del 28 dicembre 2015

ECLI:IT:CASS:2015:50741PEN

Massima

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La remissione tacita di querela non può essere desunta dalla semplice mancata comparizione della persona offesa al processo, in assenza di altri elementi inequivoci che manifestino la sua volontà di rinunciare all'azione punitiva. La remissione tacita deve consistere in una chiara e inequivoca manifestazione di volontà, incompatibile con la persistenza nella querela, che non può essere desunta dalla mera omissione di comparire in giudizio, essendo tale comportamento suscettibile di diverse interpretazioni. Pertanto, la mancata presentazione della persona offesa al processo, anche a seguito di un espresso invito del giudice con l'avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela, non integra gli estremi della remissione tacita di cui all'art. 152 c.p., comma 2, in quanto tale istituto è previsto solo con riguardo alla remissione extraprocessuale. La sanzione della improcedibilità per la mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata nell'ordinamento solo nel caso previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), ove la mancata comparizione delle persone offese, regolarmente notificate, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero a remissione della querela, qualora sia stata già presentata. Al di fuori di tale ipotesi normativa, la mancata comparizione del querelante non può essere interpretata come remissione tacita della querela, in assenza di altri elementi inequivoci che manifestino la sua volontà di rinunciare all'azione punitiva.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio - Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

Dott. AMATORE Roberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica di Catania;
avverso la sentenza del 23.01.2014 Giudice di Pace di Catania dichiarativa di non doversi procedere nei confronti dell'imputato:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS), per intervenuta estinzione dei reati per remissione di querela in ordine alle fattispecie delittuose di cui agli articoli 594 e 612 c.p.;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udito il Pubblico Ministero in persona del…

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