Cassazione penale Sez. I sentenza n. 349 del 25 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:349PEN

Massima

Massima ufficiale
Il concetto di "volontaria costituzione", per il cui criterio la competenza appartiene, secondo quanto prescrive l`art. 274, comma secondo, cod.  pen. mil. pace, al Tribunale del luogo della volontaria costituzione, ha senso se lo si pone in relazione al suo necessario e logico presupposto, e cioe` all`esistenza di un provvedimento restrittivo della liberta` personale.  Ne consegue che la presentazione del militare, sia pure dopo assenza arbitraria, al presidio militare della sua residenza (e non al reparto di appartenenza), non configurando alcuna delle ipotesi di cui al citato art.  274, non puo` spiegare alcun effetto ai fini della competenza.    da vedere:

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