Cassazione penale Sez. I sentenza n. 933 del 28 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:933PEN

Massima

Massima ufficiale
Per il principio dell'autonomia di ogni titolo di detenzione, il giudice ha sempre la facoltà di emettere un provvedimento restrittivo della libertà personale pur quando per lo stesso fatto sia stato emesso altro mandato od ordine di cattura e contro questo penda ricorso dinanzi la corte di cassazione od anche quando il precedente mandato o ordine sia stato revocato od annullato, dato che la mera ripetitività di un precedente provvedimento restrittivo della libertà personale non è, di per sé sola, cagione di illegittimità, potendosi rinnovare, integrare e perfezionare le precedenti contestazioni, eventualmente completandole e dato che non è applicabile ai provvedimenti di cattura la preclusione del giudicato, ferma, però, restando l'unicità della decorrenza del termine di custodia preventiva, decorrente dal primo dei titoli emessi.

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