Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1019 del 2017

ECLI:IT:TARTOS:2017:1019SENT

Massima

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Il piano paesaggistico regionale, adottato ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 42/2004, può introdurre misure conservative, anche sotto forma di limitazioni o divieti, finalizzate alla tutela e alla salvaguardia dei beni paesaggistici, in considerazione del notevole impatto che l'attività estrattiva può avere sul paesaggio. Tali misure, pur incidendo sull'esercizio dell'attività economica, sono legittime in quanto rispondono all'esigenza di contemperare le istanze produttive con il preminente interesse pubblico alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio, in attuazione del principio dello sviluppo sostenibile. Il piano paesaggistico può pertanto prevedere, tra l'altro, la sottoposizione delle nuove attività estrattive e delle varianti sostanziali a una specifica valutazione di compatibilità paesaggistica, l'istituzione di piani attuativi di bacino estrattivo per definire le quantità sostenibili e le localizzazioni, nonché limitazioni o divieti all'apertura di nuove cave e alla riattivazione di cave dismesse in determinate aree, come quelle oltre i 1.200 metri di altitudine, i circhi glaciali o le aree contigue al Parco regionale delle Alpi Apuane, senza che ciò comporti una indebita commistione tra la disciplina del paesaggio e quella del governo del territorio o una violazione della libertà di iniziativa economica. Tali previsioni, infatti, rientrano nella competenza regionale in materia di pianificazione paesaggistica e trovano fondamento nell'art. 143 del d.lgs. n. 42/2004, il quale attribuisce al piano paesaggistico la determinazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, tenuto conto delle peculiarità dell'attività estrattiva e del suo impatto sul paesaggio.

Sentenza completa

Pubblicato il 04/08/2017

N. 01019/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01863/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2014, proposto da:
Cosmave Consorzio per lo Sviluppo dell'Attività Marmifera della Versilia, ((omissis)) & C. S.n.c. di ((omissis)) & C., Da.Vi S.r.l., Soc. Cooperativa fra i Condomini Lavoratori dei Beni Sociali di Levigliani a R.L., Comunione Beni di Levigliani, ((omissis)) S.a.s., Savema S.p.A., Walton Carrara Succ.ri S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ((omissis)) in Firenze, via ((omissis)) n. 19;

contro

Regione Toscana, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)) e ((omissi…

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