Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4314 del 21 gennaio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:4314PEN

Massima

Massima ufficiale
Non puo` ritenersi impugnabile, in applicazione estensiva o analogica dell`art. 14 ter dell`ordinamento penitenziario (che prevede la possibilita` di reclamo avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare previsto dal precedente art. 14 bis), il provvedimento con il quale il direttore di un istituto penitenziario disponga l`assegnazione di un detenuto ad una particolare sezione dell`istituto stesso, quando cio` non comporti restrizione dei diritti dell`interessato ovvero sospensione o riduttiva applicazione delle regole di trattamento, ma soltanto limitazioni riconducibili al potere discrezionale dell`amministrazione penitenziaria di organizzare la vita all`interno dell`istituto, tenendo conto della pericolosita` dei detenuti. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso declaratoria di inammissibilita` del reclamo da parte del tribunale di sorveglianza, il ricorrente lamentava che l`assegnazione a quella determinata sezione comportava "riduzione dei momenti di socialita`" e divieto di utilizzo del campo sportivo).    conforme: Sen 26/11/1993 4339 sez 1 Pen

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