Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4523 del 16 aprile 1998

ECLI:IT:CASS:1998:4523PEN

Massima

Massima ufficiale
Nell'ipotesi di reato permanente, poiche' l'azione riparatoria va posta in essere dall'autore successivamente alla consumazione o all'esaurimento del reato - ed e' la cessazione della permanenza che segna l'esaurimento del reato - l'azione riparatrice, per poter configurare una delle ipotesi atte nuative previste dall'art. 62 n. 6 c. p., deve essere posta in essere dopo la cessazione della permanenza del reato e deve essere comunque distinta da es sa. Ne consegue che, con riferimento al reato di detenzione illegale di arma da sparo - che e' reato di natura permanente - l'attenuante in questione e' inapplicabile nel caso di restituzione dell'arma: detta restituzione, infat ti, altro non e' che la cessazione della condotta criminosa costitutiva del reato e quindi non puo' configurarsi come circostanza attenuativa delle sue conseguenze.

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