Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1288 del 26 aprile 1994

ECLI:IT:CASS:1994:1288PEN

Massima

Massima ufficiale
La facolta` dei difensori di svolgere investigazioni (anche mediante investigatori autorizzati), prevista dall`art. 38 D.Lgs 28 luglio 1989, n.  271, e` espressamente preordinata al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall`art. 190 cod. proc. pen. e, quindi, le attivita` di indagine cosi` espletate non possono essere direttamente utilizzate come elementi di prova neppure nella fase delle indagini preliminari. L`esattezza di siffatta conclusione trova del resto conferma nell`art. 358 cod. proc. pen. che prevede l`obbligo del pubblico ministero di svolgere "altresi` accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini", e che, dunque, comporta che gli elementi di prova da utilizzare nella fase delle indagini preliminari, anche ai fini cautelari, debbano essere assunti dal pubblico ministero. (Fattispecie in cui il difensore ricorrente lamentava che il tribunale, in sede di appello avverso il rigetto da parte del G.I.P. di un`istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, non aveva valutato le dichiarazioni testimoniali rese ad un investigatore privato, ritenendo che le indagini della parte non possono trovare ingresso nel procedimento se non nelle forme della sollecitazione dell`attivita` del P.M. o dell`incidente probatorio; la Cassazione ha rigettato il ricorso enunciando il principio di cui in massima).    da vedere: Sen 08/05/1993 588 sez 6 Pen Sen 10/10/1992 3066 sez 6 Pen

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