Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 27321 del 31 maggio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:27321PEN

Massima

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Il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, è configurabile quando risulti provata l'esistenza di un gruppo, i cui membri siano consapevolmente aggregati per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, con un'organizzazione di attività personali e di beni economici finalizzata al perseguimento dell'illecito comune, e con l'apporto individuale, apprezzabile e non episodico, di almeno tre associati, idoneo a integrare un contributo alla stabilità dell'unione criminosa. La prova del vincolo associativo può essere data anche attraverso l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. La conflittualità tra i sodali non è di ostacolo al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente che l'accordo associativo sia finalizzato al compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, anche se in concreto possono emergere contrasti tra i partecipanti. Ai fini della configurabilità del reato associativo non è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, essendo sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo. Inoltre, la costituzione e la partecipazione alla medesima associazione non è incompatibile con eventuali conflitti di interesse tra i soci in ordine ai singoli atti di cessione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/07/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. ROBERTO ANIELLO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS), che chiedono l'accoglimento del ricorso.

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