Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22213 del 29 maggio 2014

ECLI:IT:CASS:2014:22213PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel sindacare la validità di un provvedimento cautelare personale emesso dal tribunale del riesame, deve verificare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza poter riesaminare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito o prospettare una diversa valutazione delle circostanze esaminate. L'omessa trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non determina la perdita di efficacia della misura cautelare, ma può comportare l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle relative disposizioni, essendo onere della parte produrre o richiedere l'acquisizione di tali decreti. Ai fini dell'adozione di una misura cautelare, il pubblico ministero non è tenuto a depositare i decreti autorizzativi delle intercettazioni, essendo sufficiente che egli presenti gli elementi di natura sostanziale, mentre l'eventuale inutilizzabilità delle intercettazioni rileva solo ai fini della prova da valutare in giudizio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere

Dott. ((omissis)) - est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

e di (OMISSIS), n. a (OMISSIS);

entrambi attualmente detenuti per questa causa presso la casa circondariale di (OMISSIS) ed entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. (OMISSIS) e dall'avv. (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona, sezione riesame e appelli, n. 453/2013, in data 06.12.2013;

rilevata la regolarita' degli avvisi di rito;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

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