Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21235 del 30 luglio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:21235CIV

Massima

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La nullità della delibera assembleare condominiale è configurabile solo in ipotesi tassative, quali la mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, l'impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, il contenuto illecito contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale rientra nella categoria dell'annullabilità, la cui azione deve essere proposta nel termine perentorio di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, cod. civ. Pertanto, la delibera assembleare che approva il bilancio condominiale e le spese straordinarie, pur se viziata da irregolarità procedurali, è annullabile e non nulla, con la conseguenza che l'azione di annullamento deve essere esercitata entro il termine di decadenza, decorso il quale la delibera diviene definitiva ed efficace. Inoltre, il giudice, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, può sindacare sia la nullità che l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, a condizione che l'annullabilità sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. Infine, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
LORENZO ORILIAPresidente
MAURO MOCCIConsigliere
GIUSEPPE GRASSOConsigliere
LUCA VARRONEConsigliere
GIANLUCA GRASSOConsigliere-Rel.
Oggetto:
CONDOMINIO
ad.04/06/2024 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18082/2018 R.G. proposto da:
TIPÀ Mirko e MASSIMIANI Silvia, rappresentati e difesi dall'avvocato
((omissis)), elettivamente domiciliati in ((omissis)), 3, presso lo studio dell’avv. ((omissis));
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO CAMPANA DI VIA CAMPANA 11/1, in persona
dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato ((omissis)) presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Roma Via D. Millelire 6;

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