Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 25134 del 8 novembre 2013

ECLI:IT:CASS:2013:25134CIV

Massima

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La mancanza di sottoscrizione dell'atto di appello, sia della copia depositata presso la Commissione Tributaria Regionale che dell'originale notificato alla parte contribuente, costituisce causa di nullità dell'atto stesso ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto la sottoscrizione rappresenta un requisito essenziale per la validità dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, essendo funzionale a individuare in modo certo il soggetto che ha manifestato la volontà di impugnare la decisione di primo grado. La sottoscrizione, infatti, assolve alla duplice funzione di identificare il sottoscrittore e di attribuire a quest'ultimo la paternità dell'atto, conferendogli efficacia e valore probatorio. Pertanto, la mancanza di sottoscrizione, sia della copia depositata che dell'originale notificato, determina l'inammissibilità dell'appello, non potendosi ritenere sufficiente, ai fini della validità dell'atto, la sola sottoscrizione della dichiarazione di conformità all'originale, in quanto tale dichiarazione non equivale alla sottoscrizione dell'atto di impugnazione. La nullità dell'appello per difetto di sottoscrizione non può essere sanata nemmeno in virtù dell'orientamento giurisprudenziale volto a dare minor rilievo ai vizi formali dell'instaurazione del contraddittorio, in quanto tale principio non può trovare applicazione laddove la legge prevede espressamente la sottoscrizione come requisito essenziale per la validità dell'atto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18193-2011 proposto da:

(OMISSIS) SRL (OMISSIS) - concessionaria del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

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