Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 385 del 2019

ECLI:IT:TARMI:2019:385SENT

Massima

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La convenzione urbanistica, stipulata tra un privato e il Comune, costituisce un accordo di diritto pubblico che disciplina gli obblighi e gli oneri a carico del privato per la realizzazione di un intervento edilizio. Tale convenzione, in quanto atto negoziale, vincola le parti al rispetto dei suoi contenuti, che non possono essere unilateralmente modificati dall'Amministrazione comunale attraverso l'adozione di atti successivi, come delibere di rideterminazione degli oneri di urbanizzazione. Il privato, pertanto, non è tenuto a corrispondere gli oneri di urbanizzazione in misura superiore a quella prevista nella convenzione, salvo il caso di conguaglio a seguito della realizzazione delle opere a scomputo. L'Amministrazione comunale non può imporre al privato il pagamento di oneri di urbanizzazione in misura maggiore rispetto a quella stabilita nella convenzione, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con il principio di affidamento e buona fede che devono ispirare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino. Inoltre, l'Amministrazione non può rifiutare il rilascio dei titoli edilizi qualora il privato si limiti a prestare garanzie fideiussorie per gli oneri di urbanizzazione, senza provvedere al loro pagamento diretto, in attesa della definizione della controversia relativa alla loro quantificazione. Il privato, infatti, non può essere costretto a pagare oneri di urbanizzazione in misura superiore a quella pattuita, pena la violazione del principio di tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici.

Sentenza completa

Pubblicato il 25/02/2019

N. 00385/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01748/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1748 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Coima SGR S.p.A., già ((omissis)) S.p.A., in proprio e quale gestore del Fondo Comune d’Investimento Immobiliare “Porta Nuova Varesine”, ((omissis)) S.à r.l., già Varesine S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)) ed elettivamente domiciliate presso lo studio di questi ultimi due in Milano, ((omissis)) n. 63;

contro

- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ((omissis)), ((omissis)…

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