Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2362 del 12 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2362PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, quarta ipotesi, D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, che prevede una pena minore per i renitenti alla leva militare i quali, presentatisi spontaneamente, siano stati dichiarati inabili al servizio militare, dedotta per violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della costituzione, rispetto alle pene previste per i renitenti che, pur essendo stati dichiarati "abili ed arruolati", siano poi stati dispensati d'autorità, ex art. 100 medesimo D.P.R., dalla ferma di leva. Infatti, la diversità di trattamento usata dal legislatore nei confronti degli "inabili" e dei "dispensati" trova valida giustificazione nella sostanziale diversità, di fatto e giuridica, esistente fra gli appartenenti alle due diverse categorie.

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