Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5267 del 27 maggio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:5267PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel giudizio di cassazione, quando il giudice di appello abbia applicato una causa estintiva del reato, non sono rilevabili eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata (anche sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi), neppure ai fini dell'applicazione del comma secondo dell'. 152 cod. proc. PEN.. l'inevitabile rinvio al giudice di merito infatti sarebbe in contrasto con il principio dell'immediata applicazione della causa estintiva. (Applicazione in tema di amnistia).

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