Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4965 del 7 febbraio 2007

ECLI:IT:CASS:2007:4965PEN

Massima

Massima ufficiale
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della multa, pronunciate dal giudice di pace, appellabili, invece, se pronunciate dal Tribunale, considerato che l'omessa previsione di un secondo giudizio di merito, per i reati demandati alla cognizione del giudice di pace, trova giustificazione nella diversa valutazione legislativa di gravità di tali reati, che afferiscono a materie che non destano un particolare allarme sociale e, quindi, in definitiva in ragioni di politica giudiziaria; né tale disposizione viola l'art. 3, comma primo, Cost. sotto il profilo della possibilità di un secondo giudizio di merito nel caso in cui alla condanna a pena pecuniaria segua quella al risarcimento del danno in quanto l'imputato che deve affrontare la parte civile ha necessità di maggiori garanzie; nemmeno, infine, è leso il diritto di difesa posto che l'obbligo di un secondo giudizio di merito non è costituzionalizzato ed è, tuttavia, garantito il riesame della vicenda processuale.

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