Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34857 del 17 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:34857PEN

Massima

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Il mancato rispetto dei termini di legge per la notifica dell'avviso di udienza ai difensori degli indagati, prodromico al procedimento di riesame della misura cautelare, determina la nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio, essendo tale adempimento essenziale a garanzia del diritto di difesa. Il giudice è tenuto a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa degli indagati, assicurando il rispetto delle formalità previste dalla legge per la convocazione dei difensori al procedimento di riesame, a pena di nullità dello stesso. Il principio del contraddittorio, quale corollario del diritto di difesa, impone il rispetto delle garanzie procedurali a tutela della partecipazione effettiva delle parti al procedimento, non essendo sufficiente la mera convocazione formale, ma richiedendosi il rispetto dei termini di legge per la notifica dell'avviso, al fine di consentire ai difensori un'adeguata preparazione e partecipazione al giudizio. La violazione di tali prescrizioni, prodromiche al procedimento di riesame, determina la nullità dello stesso, in quanto pregiudizievole per il diritto di difesa degli indagati, principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, la cui tutela non può essere derogata nemmeno in ragione di esigenze di celerità processuale. Il giudice, pertanto, è tenuto a verificare scrupolosamente il rispetto delle formalità previste dalla legge per la convocazione dei difensori, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, sanzionando con la nullità del procedimento l'inosservanza di tali prescrizioni.

Sentenza completa

In fatto, si rileva che il Tribunale menzionato si pronunciava sull'istanza proposta da S. G. e C. A., indagati, in concorso tra loro del reato di furto aggravato, avverso l'ordinanza della misura degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Vallo della Lucania, a conferma, quanto allo S., del provvedimento impugnato, ed, in riforma, con la sostituzione, quanto al C., della misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora presso il Comune di S. ((omissis)) (Na). I ricorrenti, con distinti atti, adducono censura per violazione dell'art. 606 lett. c) c. p.p., in relazione agli artt. 309 comma 8, 148 ss., 177 ss. stesso codice, in quanto il Tribunale di Salerno aveva deciso nei confronti di entrambi, in difetto di notifica dell'avviso ai rispettivi difensori, quanto al primo nella totalità, e per il secondo, senza rispetto dei termini di legge, per essere stata eseguito l'avviso soltanto alcune ore prima dell'udienza…

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