Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3898 del 15 giugno 1981

ECLI:IT:CASS:1981:3898CIV

Massima

Massima ufficiale
Allorché una sentenza della corte di cassazione ha fissato i criteri che devono informare la risoluzione della controversia o di un determinato punto o capo della stessa, tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto; ciò perché la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa è rinviata, non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito, e tale efficacia preclusiva riguarda non soltanto le questioni in precedenza concretamente dedotte, ma anche quelle che avrebbero potuto essere prospettate dalle parti in sede di legittimità o avrebbero dovuto essere rilevate d'ufficio dalla corte di cassazione, quale naturale e logico presupposto della pronuncia di annullamento.

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