Cassazione penale Sez. I sentenza n. 39859 del 25 settembre 2013

ECLI:IT:CASS:2013:39859PEN

Massima

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La partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis c.p., non richiede necessariamente l'affiliazione formale, ma è sufficiente l'assunzione consapevole ed accettata anche da parte degli altri appartenenti di un ruolo stabile nell'organigramma e la disponibilità al compimento di azioni rilevanti per il mantenimento in vita ed il perseguimento degli scopi antigiuridici, propri della cosca. La condotta partecipativa va riferita a chi si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La partecipazione può essere provata anche sulla base di "indicatori fattuali" dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi "facta concludentia", idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Il giudizio sull'esistenza e sulla capacità dimostrativa di un elemento di riscontro che confermi una chiamata di correo è devoluto al giudice del merito, il cui procedimento valutativo non è censurabile in sede di legittimità, se rispondente ai canoni della logica e della completezza quanto all'idoneità del riscontro ad operare quale elemento di conferma, senza che sussistano limitazioni nell'individuazione del riscontro, che può consistere in qualsiasi dato che possa corroborare la chiamata in correità, conferendole quella affidabilità necessaria perché sia utilizzabile in chiave probatoria.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente

Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

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