Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11655 del 4 dicembre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:11655PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di delitto di cui all'art. 151 cod. pen. mil. pace, l'ordine di chiamata alle armi è un atto amministrativo recettizio che, in quanto tale, acquista efficacia solo quando sia stato portato a conoscenza del destinatario. Tale conoscenza può dirsi acquisita a condizione che la comunicazione avvenga nella forma tassativamente prescritta, con esclusione di equipollenti, quali il manifesto firmato dal presidente del consiglio di leva, che può essere seguito o meno dall'invio all'interessato della cartolina di precetto, nella cui assenza il soggetto ha l'obbligo di presentarsi ugualmente alla autorità militare nella data indicata nel manifesto. (La Suprema Corte ha stabilito nella specie che, in mancanza di precetto, l'amministrazione, che aveva già in precedenza disposto il rinvio della chiamata del contingente cui apparteneva l'imputato, avrebbe dovuto portare a conoscenza degli interessati la data di presentazione mediante la pubblicazione di un nuovo manifesto ovvero l'invio di cartoline-precetto).

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