Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8642 del 6 maggio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:8642CIV

Massima

Massima ufficiale
Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - il termine per il deposito del ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale decorre non dalla data di spedizione della raccomandata ma da quella della sua ricezione, atteso che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 28 del 2004, ha precisato che la scissione dei momenti, in cui la notifica deve considerarsi verificata per il notificante e per il destinatario, non esclude che la produzione degli effetti che alla stessa sono ricollegati sia condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e considerato, altresì, che far decorrere il termine dalla data di spedizione della raccomandata comporterebbe per il ricorrente la necessità di procedere al deposito dell'atto nell'assoluta incertezza circa la validità della relativa notifica.

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