Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Ancona sentenza n. 367 del 2018

ECLI:IT:TARMAR:2018:367SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, nell'esaminare i ricorsi proposti da Giosuè Doriana e Giosuè Aldo contro il Comune di Cupra Marittima e altri, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. Il fallimento di una società costituisce un evento interruttivo del processo ai sensi degli artt. 299 e segg. c.p.c. e dell'art. 43, comma 3, della Legge Fallimentare, determinando l'interruzione di diritto del processo, che opera automaticamente. 2. La decisione ministeriale che accoglie il ricorso gerarchico avverso il diniego di rinnovo di una concessione demaniale marittima deve considerarsi definitiva e vincolante, in assenza di impugnazione della stessa, anche in relazione ai motivi di diniego diversi da quello originariamente accolto. 3. Il subentro del Comune nella competenza a gestire il procedimento di rinnovo di una concessione demaniale marittima, a seguito del riordino delle funzioni statali, legittima il Comune a rinnovare l'istruttoria e a rilasciare o negare il rinnovo del titolo, senza essere vincolato dalle determinazioni assunte in precedenza dalla Capitaneria di Porto. 4. Il nuovo Piano di Spiaggia può legittimamente prevedere l'ampliamento o l'accorpamento di concessioni demaniali marittime preesistenti, anche in deroga alla precedente destinazione dell'area a spiaggia libera, al fine di risolvere situazioni pregresse e consolidate. 5. L'amministrazione, nell'adottare il nuovo Piano di Spiaggia, può legittimamente tener conto dell'affidamento maturato dai concessionari in relazione ai precedenti rinnovi, anche se contrastanti con la precedente destinazione dell'area. 6. L'amministrazione, nell'adottare il nuovo Piano di Spiaggia, non è vincolata dai rilievi formulati dalla Provincia, se ha comunque espresso specifiche motivazioni in relazione alle scelte effettuate per le singole aree. 7. L'amministrazione, nell'adottare il nuovo Piano di Spiaggia, non è tenuta a garantire il contraddittorio con i confinanti in merito allo spostamento di una concessione, se tale spostamento non incide in modo significativo sui diritti e sugli interessi di questi ultimi.

Sentenza completa

Pubblicato il 14/05/2018

N. 00367/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00212/2002 REG.RIC.

N. 00658/2002 REG.RIC.

N. 00144/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2002, proposto da
Giosuè Doriana e Giosuè Aldo, originariamente rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), domiciliati presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24, poi costituiti con il nuovo difensore avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio avv. ((omissis)) in Ancona, via Matteotti, 54;

contro

Comune di Cupra Marittima, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) con domicilio eletto presso lo studio avv. ((omissis)) in Ancona, via Matteotti, 99, poi costituito…

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