Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5819 del 14 giugno 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5819PEN

Massima

Massima ufficiale
La condotta punita dall'art. 734 cod. pen. consiste nell'aver alterato, mediante costruzioni, demolizioni, od in qualsiasi altro modo, le bellezze naturali del luogo soggetto alla speciale protezione dell'autorità. Tale condotta ha termine al momento del perfezionamento dell'opera. Ogni considerazione relativa alla possibilità di rimozione della opera attiene ad un periodo successivo alla avvenuta consumazione del reato e non può quindi influire sul carattere di permanenza del reato stesso.

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