Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1359 del 16 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1359PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 10, legge 10 maggio 1976, n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento dispone che per gli insediamenti produttivi esistenti che siano soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione successivamente all'entrata in vigore della legge, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti per il controllo. Ad esse è demandata la certificazione di nuovo insediamento qualora, in relazione alla ristrutturazione o all'ampliamento dell'insediamento produttivo, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente. La ratio di tale disposizione è evidente perché se gli insediamenti esistenti sono considerati nuovi per i mutamenti intervenuti, essi devono essere soggetti alla stessa e più rigorosa disciplina degli scarichi degli insediamenti successivi all'entrata in vigore della legge.

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