Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8212 del 28 agosto 1993

ECLI:IT:CASS:1993:8212PEN

Massima

Massima ufficiale
L'emissione dell'assegno bancario si concretizza nel momento in cui il traente si spossessa volontariamente del titolo a favore del primo prenditore. Ne deriva che il reato di emissione di assegno senza autorizzazione del trattario, previsto dall'art. 1 legge 15 dicembre 1990, n. 386, si consuma all'atto in cui l'assegno medesimo viene negoziato, mediante la consegna del titolo al prenditore, sicche` il "dies commissi delicti" puo` non coincidere con la data risultante dal titolo. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha osservato che "appare incongrua la motivazione con la quale i giudici di merito hanno rigettato perche` irrilevante la richiesta di escussione di testimoni avanzata dalla difesa per provare che l'assegno era stato emesso in data antecedente a quella risultante dal titolo. Infatti, ove risultasse provato quanto dedotto il reato non sarebbe configurabile per essere stato l'assegno emesso prima che fosse intervenuta la revoca (o quanto meno la sua conoscenza) dell'autorizzazione da parte del trattario").   conforme: [p85\02806]

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