Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20221 del 22 luglio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:20221CIV

Massima

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Il mancato collaudo e accettazione dell'opera da parte del committente non preclude il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, qualora sia intervenuta la consegna dell'opera, in assenza di prova del riconoscimento di vizi e della tempestività della denuncia da parte del committente. Infatti, il mancato collaudo e accettazione dell'opera non impediscono la maturazione del diritto al corrispettivo dell'appaltatore, ove risulti comunque avvenuta la consegna dell'opera, a meno che il committente non dimostri il riconoscimento di vizi e la tempestività della relativa denuncia, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, cod. civ. La consegna dell'opera, anche in assenza di collaudo e accettazione, comporta il sorgere del diritto al corrispettivo in capo all'appaltatore, salvo il caso in cui il committente provi il riconoscimento di vizi e la tempestività della denuncia, gravando su di lui tale onere probatorio. Pertanto, il mancato collaudo e accettazione dell'opera non pregiudicano il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, ove risulti comunque avvenuta la consegna dell'opera, a meno che il committente non dimostri il riconoscimento di vizi e la tempestività della relativa denuncia, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, cod. civ. La consegna dell'opera, anche in assenza di collaudo e accettazione, comporta il sorgere del diritto al corrispettivo in capo all'appaltatore, salvo il caso in cui il committente provi il riconoscimento di vizi e la tempestività della denuncia, gravando su di lui tale onere probatorio.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente
ALDO CARRATO Consigliere
PATRIZIA PAPA Consigliere
LINALISA CAVALLINO Consigliere
CRISTINA AMATO Consigliere-Rel.
Oggetto:
APPALTO PRIVATO
Ad. 26/06/2024 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23185/2022 R.G. proposto da:
CONDOMINIO VIA MONGINEVRO 190/192 TORINO, domiciliato ex
lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
ROSSETTI EDOARDO CARLO (RSSDDC54M13L219B);
- ricorrente -
contro
((omissis)) SRL, elettivamente domiciliato in TORINO, VIA
CAVALLI, N. 42, presso lo studio dell’avvocato COTRONEO
GIUSEPPE (CTRGPP65C01L219P), che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI TORINO …

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