Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3705 del 3 giugno 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3705CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di elezioni amministrative comunali, la controversia promossa per denunciare l'illegittimità dell'operato della commissione elettorale mandamentale, nell'ammettere una lista in difetto di valida autenticazione delle sottoscrizioni dei candidati, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 della legge 23 dicembre 1966 n.. 1147 e 6 della legge 6 dicembre 1971 n.. 1034, poiché attiene alla regolarità delle operazioni elettorali, considerando che queste non si esauriscono nelle attività strettamente inerenti alle votazioni, ma si estendono al complessivo procedimento elettorale, dall'indizione delle elezioni alla proclamazione degli eletti.

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