ECLI:IT:CASS:2004:47917PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 20.1.2004 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza dell'11.12.2003, con la quale il Giudice di pace di Mestre aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di De. Fa. in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, 2 comma, C.d.S.), commesso il 27.1.2002, perché estinto per oblazione.
Il P.G. ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 6 c.p.p. in riferimento all'art. 186 C.d.S., come modificato dalla legge 1.8.2003 n. 214 in quanto, in mancanza di una norma transitoria, doveva ritenersi immediatamente applicabile la competenza del Tribunale, non ostandovi, nella specie, la notificazione all'imputata del decreto di citazione a giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato. L'art. 5 della legge 1.8.2003 n. 214 ha modificato il comma 2 del…
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